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R.D. 27/07/1934 n. 1265Art. 281. La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata: a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di as sistenza e di beneficenza; b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l'assi curazione obbligatoria contro la tubercolosi. In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio. Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931 n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. È, però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all'amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi. Art. 282. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. In appositi capitoli del bilancio del Ministero della sanità, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in: a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi; b) contributi ai commi, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio; c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti; d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il per sonale tecnico specializzato, medico e ausiliario. Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi. Art. 283. I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari. Art. 284. I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000. Art. 285. Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero della sanità: a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arreda mento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma; b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia. Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi. Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi. Art. 286. L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite. Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. È fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti. Art. 287. Il Ministro della sanità, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei re- parti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalità. Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica. Art. 288. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di ospedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra. La vidimazione è fatta senza spese. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 289. Il Ministro della sanità ha facoltà di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'art. 286, nonché degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra. Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura. Art. 290. Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del Ministero della sanità il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra. Art. 309. L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del sindaco, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva. L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma. Il podestà revoca l'autorizzazione concessa, quando e accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette. Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. Art. 310. Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta. La cura può anche, con l'assenso dell'autorità anzidetta essere eseguita domicilio, quando la nutrice ne abbia mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità. Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia. Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso. Art. 311. Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della sanità per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide. Art. 312. Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide. Art. 313. Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con decreto, su proposta del Ministro della sanità. Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo. Art. 314. In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica. Il comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero della sanità. Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica. Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnicoamministrativa del personale della amministrazione provinciale. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 315. Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino del- lo Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale. L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica. Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonché del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari. Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Art. 316. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima. La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinato in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati. Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali. Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo. Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e al- le rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integral- mente dal titolare di ciascuna impresa. |
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